Ieri è stato pubblicato il nuovo DL Liquidità n. 23/2020 con le misure urgenti per l’accesso al credito di tutte le imprese.
Sono state varate delle misure che aumentano di 400 miliardi di euro il sistema delle garanzie a favore delle imprese.

Ma come accedere ai nuovi strumenti?

PMI può aiutarvi ad individuare e a percorrere l’iter per l’ottenimento dei nuovi finanziamenti erogati dal sistema bancario per l’emergenza ma anche per lo sviluppo: investimenti, internazionalizzazione, capitale circolante.

Quale importo chiedere?

Calcoliamo insieme il fabbisogno finanziario del lockdown e anche quello per la ripresa con dei modelli di pianificazione dei flussi nel breve e nel medio periodo.
Verifichiamo la sostenibilità degli impegni che si andranno ad assumere mediante delle simulazioni di calcolo di rata e costi dell’indebitamento.

Pianifichiamo il futuro perchè la finanza sia strategica, non occasionale.

PMI può accompagnarvi: contattateci e approfondiremo insieme i Vostri bisogni alla luce delle nuove soluzioni.

Oggi iniziamo a presentarvi gli strumenti collegati al Fondo Centrale di Garanzia la cui fruibilità è stata parzialmente modificata consentendo l’accesso anche ad imprese fino a 499 dipendenti e con una percentuale di garanzia superiore alla precedente.

Per qualsiasi informazione e assistenza cliccate qui e sarete richiamati.

 

Fondo centrale di Garanzia PMI
Imprese beneficiarie: PMI (fino a 499).
Garanzie concesse: a titolo gratuito, fino al 90% per ciascuna operazione finanziaria con durata fino a 72 mesi.
Importo massimo per singola impresa: 5 milioni di euro. L’importo non può superare il maggiore tra:
  • 25% del fatturato 2019
  • due volte il costo del lavoro nel 2019
Oggetto del finanziamento: il fabbisogno per costi di investimento entro i 18 mesi, nel caso di PMI (fino a 250 dipendenti), e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese ≤ 499 dipendenti, e costi del capitale di esercizio.
Valutazione semplificata per l’accesso al fondo: esame dei soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia, escludendo l’applicazione del modulo “andamentale”.
Imprese in condizioni di difficoltà:  
Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
Sono incluse le imprese che alla data della richiesta di garanzia presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate prima del 31 gennaio 2020 come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”.
La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione, hanno presentato un piano attestato purché, alla data del 9 aprile le loro esposizioni non vengano considerate come deteriorate, non presentino importi in arretrato successivo all’applicazione delle misure di concessione e la banca sia convinta che vi sarà il rimborso. Ai fini dell’ammissione alla garanzia non è necessario che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate.
Aumento della garanzia al 100%*:
Per i soggetti beneficiari con ricavi ≤ 3,2 milioni di euro (finanziamenti max 800mila euro) che autodichiarino di esser stati danneggiati da COVID 19, è possibile cumulare la garanzia suddetta con altra garanzia a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.
La garanzia e riassicurazione al 100%* per nuovi finanziamenti a favore di PMI che autodichiarino di esser state danneggiate da COVID 19, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi, per un importo ≤ 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e comunque non superiore a 25.000 euro.* in attesa che la commissioni autorizzi l’operazione ex art. 108 TFUE, si applicano percentuali pari a 80% per garanzia; 90% riassicurazione.