Imposta sostitutiva del 3% e numerosi vantaggi sul patrimonio e sull’imponibile 

Grazie alle ultime novità normative (Art.110 DL 104/2020 -Decreto Agosto – e L. 13 ottobre n.126) è stata introdotta per le imprese la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni. Il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dall’esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è stata eseguita, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

Numerosi i vantaggi ottenibili, a seconda dei casi: per esempio, si aumenta il valore del Patrimonio Netto; si possono assorbire eventuali perdite di bilancio senza dover ricapitalizzare; per le imprese in utile si potrebbe ottenere un significativo risparmio sull’imponibile per il riconoscimento di maggiori ammortamenti; il costo di affrancamento fiscale è estremamente conveniente, pari al 3%.

In generale, la rivalutazione potrà essere rilevata nel bilancio chiuso al 31.12.2020 con 2 ipotesi:

1) rilevanza solo civilistica e contabile;                                                                                                                         

2) rilevanza fiscale, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori iscritti.

I valori dei beni da prendere in considerazione sono quelli che risultano dal bilancio in corso al 31.12.2019 tangibili e intangibili come, ad esempio, Terreni, Fabbricati, Impianti, Macchinari, Attrezzature, Marchi, Brevetti, Partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie.  La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati o alle immobilizzazioni in corso e potrà essere effettuata anche solo su singoli e distinti beni. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite potrà essere affrancato con un versamento (o la compensazione) tramite modello F24 di un’ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 10%, effettuabile in un massimo di tre rate. Il saldo attivo di rivalutazione, una volta affrancato, è liberamente distribuibile ai soci e non concorre alla formazione del reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione.

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