Lo scorso 17 ottobre 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno Legge di Bilancio 2026.
Tra le misure previste nel 2026 vi è l’Iperammortamento che andrà a sostituire Industria 4.0 e Transizione 5.0. L’iperammortamento è un’agevolazione fiscale che consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile una quota superiore al costo effettivo dei beni acquistati.
Il beneficio è rivolto alle imprese titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti:
- dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- con possibilità di proroga al 30 giugno 2027, se entro il 31 dicembre 2026 l’ordine è accettato dal fornitore e pagato almeno il 20% di acconto.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi legati alla digitalizzazione dei processi produttivi, inclusi: beni materiali e immateriali del Piano Transizione 4.0 e beni degli allegati A e B della Legge 232/2016
interconnessi al sistema aziendale o alla supply chain.
Le aliquote di base del nuovo superammortamento, applicabili quindi all’acquisto dei beni strumentali 4.0, sono le seguenti:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Sono inoltre previste maggiorazioni rafforzate per gli investimenti che favoriscono la transizione ecologica, a condizione che determinino:
- una riduzione dei consumi energetici del sito produttivo almeno del 3%, oppure
- una riduzione dei consumi dei processi produttivi almeno del 5%.
Nel caso di investimenti green le aliquote dell’iperammortamento prevedono un’ulteriore maggiorazione del 40% e diventeranno quindi del:
- 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Sono ammessi all’iperammortamento anche gli investimenti in beni strumentali materiali “finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo”, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
La misura è cumulabile con agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi nel rispetto del divieto di «doppio finanziamento» (la quota di costo coperta da un’agevolazione deve essere esclusa dalla base di calcolo per eventuali altri incentivi) e fino a concorrenza del 100% del costo sostenuto.
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